Articoli del Regolamento che fanno riferimento alla CTA

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Articoli del Regolamento che fanno riferimento alla CTA

PREMESSA del CDA

Abbiamo pensato che, in concomitanza con l’elezione della nuova CTA (Commissione Tecnico Artistica), prevista dal regolamento della Comunità, potesse essere utile richiamare le funzioni e i compiti di questa commissione, un po’ “trascurata” negli ultimi anni.

Dal momento che nell'attuale regolamento questi aspetti sono riportati diffusamente, ci limitiamo ad elencarne gli articoli, per lo più ancora validi, permettendoci di evidenziare, con un diverso colore, le parti che ci sembrano, per diversi aspetti degne di particolare attenzione.

Per dovere di completezza abbiamo riportato anche l’articolo 39, ormai superato dall'evoluzione delle leggi.

Noterete, leggendo questa pagina, come la Commissione Tecnico Artistica sia un vero e proprio organo di controllo ambientale, che per le sue caratteristiche, deve lavorare in stretto contatto con gli uffici comunali di Trinità d’Agultu.

Essendo, inoltre, la Comunità, attualmente alle prese con la programmazione per la realizzazione del Servizio Idrico Integrato, la CTA assume un ruolo particolarmente importante, tanto da spingere il CDA ad inserire in Commissione ingegneri particolarmente esperti nel settore.

Esplicitamente notiamo infine come, nell'attuale regolamento, non esista un articolo che definisca in sintesi la funzione della CTA. E’ un limite che va corretto quanto prima.

Per rendere più leggibile il testo abbiamo anticipato l’art. 58 del regolamento per poi tornare indietro all’articolo 2. Per lo stesso motivo abbiamo eliminato da questa pagina tutti gli articoli che non servono alla comprensione dei compiti della CTA.

DAL REGOLAMENTO DELLA COMUNITA’

CAPITOLO 8 – AMMINISTRAZIONE

Art. 58 La Commissione Tecnico-Artistica è composta da numero cinque membri liberi professionisti, di cui almeno tre iscritti all’ordine degli ingegneri o degli architetti, che si impegnino a non svolgere la loro attività nell’ambito del Territorio, che saranno retribuiti con gettoni di presenza e rimborso spese e saranno nominati dal Consiglio d’Amministrazione.

CAPITOLO 2 – DISCIPLINA DELLE COSTRUZIONI

Art. 6 Chiunque intenda dare corso a costruzioni di qualsiasi genere e natura sul ”Territorio” dovrà far predisporre il relativo progetto da un professionista qualificato regolarmente iscritto all’Albo Professionale ed inoltrare gli elaborati in due copie, accompagnati da una domanda, alla Commissione Tecnico Artistica prevista dal presente Regolamento.

Il progetto di costruzione, non potrà essere presentato alla Soprintendenza ai Monumenti ed alla Amministrazione Comunale di Trinità d’Agultu senza essere sottoposto all’esame preventivo ed alla approvazione della Commissione Tecnico Artistica.

La Commissione Tecnico Artistica, di cui infra, dovrà rispondere entro sessanta giorni dal ricevimento del progetto e potrà richiedere eventuali modifiche, o varianti, prima di concedere il richiesto nulla-osta per l’inoltro degli elaborati agli organi di pubblico controllo di cui al comma precedente.

Art. 7 I progetti da sottoporre all’esame della Commissione Tecnico Artistica devono comprendere tutti gli elaborati necessari per una chiara, completa ed inequivocabile descrizione delle opere in programma. Nel caso di costruzioni edilizie dovranno essere presentati i seguenti elaborati:

1) una planimetria generale orientata del lotto in scala almeno 1:2000, estesa sufficientemente per identificare la località in oggetto facilmente e dalla quale sia possibile desumere i seguenti dati:

  1. a) lotto e posizione del fabbricato in progetto su di esso;
  2. b) lotti limitrofi e posizione dei fabbricati adiacenti se esistenti;
  3. c) strade contigue e loro caratteristiche;
  4. d) distacchi dai confini in osservanza alle prescrizioni tecnico-urbanistiche in vigore anche se modificatrici di precedenti strumenti urbanistici;
  5. e) dati altimetrici del fabbricato in progetto e di quelli adiacenti, se esistenti;
  6. f) indicazione della ‘zona’ in cui si trova l’area interessata, secondo le previsioni del Piano Paesistico di Lottizzazione;
  7. g) indicazione dell’area destinata alle installazioni dell’impresa: baracche, macchinari, depositi di materiale. Tale area dovrà essere delimitata all’interno del lotto

2) un piano quotato del lotto in scala 1:200 portante pianta del piano terreno del fabbricato quotata in tutte le sue parti, la sistemazione dettagliata delle aree libere circostanti, delle strade di accesso, e di ogni altra opera che interessi l’area scoperta come, ad esempio, recinzioni, cancelli, muri di sostegno, piscine, vasche, ecc.. Per le zone destinate a verde, il progetto deve indicare le caratteristiche della sistemazione a giardino.

In margine dovranno essere riportati i dati urbanistici di zonizzazione propri dell’area in oggetto (densità, altezza massima, cubatura, ecc.) ed i dati corrispondenti di progetto.

Da tale piano quotato dovrà essere possibile rilevare la presenza di rocce o gruppi rocciosi e di gruppi di arbusti di pregio

3) le piante quotate dei vari piani, compreso piano terra in scala 1:100, piano della copertura incluso

4) una o più sezioni in scala 1:100 con gli elementi e le quote caratteristiche del fabbricato e delle altre opere esterne, comprendenti l’indicazione dell’andamento del terreno circostante prima e dopo la sistemazione prevista

5) i prospetti quotati di tutte le fronti dell’edificio in scala 1:100 con l’indicazione dei materiali di facciata e delle eventuali tinteggiature previste

6) il progetto delle opere per lo smaltimento delle acque di rifiuto

7) È fatto obbligo di realizzare, per ogni unità abitativa, un serbatoio di accumulo acqua minimo di 600 litri, con funzione di polmone di riserva. Tale serbatoio sarà progettato ed ubicato in modo da non deturpare o danneggiare l’insieme dell’edificio progettato.

Per quanto riguarda i progetti di edilizia residenziale coordinata e/o commerciale o che comunque superino i 2.500 mc. è fatto obbligo di coordinare precedentemente la presentazione del progetto vero e proprio con la commissione Tecnico Artistica, il programma edilizio planivolumetrico.

Tale coordinamento potrà avvenire, previa richiesta del proprietario o progettista, con esame congiunto con la predetta Commissione Tecnico Artistica.

Art. 8 Tutti gli elaborati di progetto devono essere firmati dal proprietario della costruzione, dal progettista e dal direttore dei lavori.

Art. 9 Le copie del progetto da inoltrare alla Regione e alle Autorità Comunali di Trinità d’Agultu dovranno recare il nulla-osta della Commissione Tecnico Artistica. Tale nulla-osta concesso dalla Commissione Tecnico Artistica avrà la validità di dodici mesi a decorrere dall’ultima data formale di scadenza della Concessione edilizia.

Art.10 Ogni variante al progetto approvato dovrà essere sottoposta al preventivo esame della Commissione Tecnico Artistica con le stesse modalità e procedure indicate negli articoli precedenti.

Art.11 Per l’inizio dei lavori, per le modalità di eventuale occupazione di spazi comuni e per la disciplina dei cantieri valgono le norme previste dalle leggi vigenti e dai regolamenti locali.

Nel caso che nel lotto costruito o non costruito siano depositati materiali in violazione delle disposizioni di cui al presente Regolamento, la Comunità è autorizzata ad effettuare lo sgombero dei detti materiali, addebitandone il costo ai responsabili.

CAPITOLO 3 – NORME URBANISTICHE

Art 17 Non saranno ammessi edifici accessori quali box per auto, magazzini, serre, locali rustici, ecc., distaccati dall’edificio principale salvo nel caso in cui la pendenza del terreno consenta la creazione di tali edifici interrati parzialmente o totalmente in modo da non alterare l’andamento generale dello stesso, oppure nel caso che questi siano architettonicamente collegati con l’edificio principale ed organicamente compresi nella sistemazione generale del lotto.

Art. 18 Nelle zone residenziale e residenziale speciale, salvo diverso accordo tra i proprietari confinanti e previo benestare della Commissione Tecnico-Artistica, le distanze degli edifici dai confini di proprietà privata debbono essere superiori alla misura minima di ml.3,00.

Art. 19 La distanza dei fabbricati dal confine di proprietà verso la strada nelle zone residenziale e residenziale speciale, sarà di norma di almeno ml. 3,00 salvo i casi in cui per la pendenza o la natura del terreno, a giudizio della Commissione Tecnico-Artistica, non sia possibile l’edificazione del fabbricato o dei box a tale distanza dalla strada. Indipendentemente dalle prescrizioni della pubblica Autorità, l’altezza e l’ubicazione dei fabbricati dovranno essere tali da non pregiudicare il buon godimento delle visuali panoramiche, dalle strade e dalle proprietà esclusive.

CAPITOLO 4 – TUTELA DEI CARATTERI AMBIENTALI E PAESISTICI

Art. 23 Sono permesse unicamente la pubblicità della Cooperativa Costa Paradiso s.r.l. e l’affissione di avvisi di interesse generale purché eseguita nei modi indicati dal Consiglio di Amministrazione previa approvazione della Commissione Tecnico-Artistica. È fatto altresì divieto di esporre alla pubblica vista – anche all’interno delle aree di proprietà esclusiva – cartelli e scritte reclamistiche e commerciali di qualsiasi genere ad eccezione di quelli necessari per l’espletamento delle attività consentite, che dovranno avere il benestare della Commissione Tecnico-Artistica.

CAPITOLO 6 – NORME IGIENICO – SANITARIE

Art. 39 Nel caso in cui non esistano condutture ed impianti di fognatura comune, lo smaltimento delle acque provenienti dalle fognature private deve essere ottenuto mediante disperdimento nel terreno di proprietà ove questo lo consenta, a giudizio della Commissione Tecnico Artistica.

Il disperdimento nel terreno sarà ottenuto mediante una rete di disperdimento ricavata ad una profondità minima di m.0,70 e con uno sviluppo minimo di ml.3,00 per ogni persona abitante l’immobile.

Immediatamente a monte della rete di disperdimento dovrà essere previsto un pozzetto di decantazione delle acque non pluviali, opportunamente dimensionato ed ispezionabile. Prima dell’immissione nella rete di disperdimento, le acque nere dovranno essere opportunamente chiarificate mediante: fosse settiche a funzionamento biologico di adeguata capacità con o senza clorazione delle acque; oppure mediante impianti di depurazione completa.

È vietata l’immissione delle acque bianche nelle fosse biologiche alle quali saranno addotte unicamente le acque nere provenienti da vasi, turche, orinatoi, con esclusione quindi delle acque provenienti dai lavelli di cucina, bagni e lavabi.

È vietata la costruzione di pozzi neri.

In ogni caso è vietata la realizzazione dei sistemi fognanti precedentemente descritti quando il terreno palesemente non sia in grado di smaltire le acqua. Nel caso di realizzazione in edilizia coordinata di gruppi di unità abitative, è fatto obbligo, alternativamente, l’allacciamento alla esistente fognatura o la realizzazione di un autonomo impianto di depurazione di tipo omologato.

CAPITOLO 10 – SANZIONI

Art. 65 Il Partecipante che abbia costruito senza il preventivo nulla-osta della Commissione Tecnico-Artistica, o in contrasto con le determinazioni di essa, ove non ottenga il benestare della Commissione stessa e non si adegui alle sue decisioni, sarà avocato in giudizio a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione per la demolizione a sue spese, salvo il risarcimento dei danni alla Comunità e ai privati eventualmente danneggiati.

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