lettera di ‘AMICI DI COSTA PARADISO’ sull’esito del recente ricorso al TAR. LA RISPOSTA DEL CDA

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lettera di ‘AMICI DI COSTA PARADISO’ sull’esito del recente ricorso al TAR. LA RISPOSTA DEL CDA

PUBBLICHIAMO la mail inviataci dall'associazione 'Amici di CP' relativo all'ultima sentenza del TAR:

 

Costa Paradiso, il 18.07.2020

Oggetto:Ricorso al TAR della Sardegna n.1010 del 2018.

Non hanno perso tempo! Era stato appena pubblicato il decreto dell’11 Luglio 2020 emesso dal Presidente del Tar di Cagliari ,che un blog vicino a certa imprenditoria locale e lo stesso Comune di Trinità d’Agultu sul proprio sito, si sono affrettati a sbandierarlo ai quattro venti, annunciando la propria vittoria; come se avessero vinto l’intera causa in corso ! Ma non hanno letto bene il provvedimento, o meglio, lo hanno letto secondo i loro “ desideri”.

In realtà il Presidente del Tar di Sardegna non ha respinto tutto il ricorso “numero di registro generale 1010 del 2018 integrato da motivi aggiunti” proposto dal c.d.a. della Comunità di Costa Paradiso e teso ad ottenere, fra l’altro, l’annullamento del provvedimento del Comune di Trinità d’Agultu e Vignola-(area tecnica settore edilizia privata 16 ottobre 2018 prot.10829) meglio noto come “ Nulla osta all’esecuzione del primo stralcio funzionale del sistema fognario di Costa Paradiso”.

 Al contrario, il dott.Francesco Scano, ha respinto semplicemente ” la domanda di misure cautelari monocratiche “ formulata dal cda ricorrente ai sensi dell’art.61c.p.a. E ciò, perché – quel Giudice ha testualmente motivato –“ non sussiste,in concreto,il danno di particolare gravità che giustifica la concessione delle misure cautelari monocratiche anteriori alla causa”-

Il Giudice adito, quindi, non ha respinto il ricorso della Comunità in quanto privo di fondamento o per qualsivoglia altro motivo ,ma ha soltanto escluso, nel caso portato al suo vaglio, la sussistenza del danno grave ed irreparabile di cui all’art.61 c.p.a. e di conseguenza non ha accolto l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente.

Tutto qua|!!!! Come ognuno intende, il rigetto in argomento riguarda unicamente un punto affatto marginale della controversia, solo una delle diverse richieste avanzate da una delle parti in causa, ma non il contenuto sostanziale della lite. Il Presidente del Tar non è entrato, come usa dire, e non doveva entrare, nel merito del ricorso, che sarà discusso, e – speriamo – deciso, alla prossima udienza del 28.Ottobre 2020 unitamente al ricorso proposto da ATCP ( R.G.n.1039/2012). 

Fermo restando tutto ciò, si impongono altre considerazioni.

Riguardano il fronte opposto e valgono – sia bene inteso – a condizione che l’istanza presentata dalla Comunità nel Luglio 2020 si fondasse unicamente sulle due motivazioni già espresse dalla stessa nella diffida inviata il 4 luglio 2020 alla s.r.l. Paradiso Costruzioni. E cioè, la prima, sul fatto che non fosse stato presentato il progetto esecutivo richiesto  e la seconda, sull’inosservanza della prescrizione contenuta nella “ VIA “ in forza della quale i lavori avrebbero dovuto essere compiuti esclusivamente nel periodo compreso tra ottobre ed aprile.

Ebbene, se è così, e così sembra, leggendo la nota evidenziata sul sito ufficiale del territorio il 15 Luglio 2020, nella quale, infatti, non si specificano i gravi danni connessi all’avvio dei lavori da parte della Paradiso Costruzioni, il Consiglio di amministrazione, piuttosto che definire “incredibile” il decreto del 12 Luglio 2020, e rimarcare che il provvedimento “alimenta gravi sospetti sulla sua ( del Tar, n.d.s.) disponibilità a decidere secondo giustizia “, farebbe meglio a ricercare in se stesso e nella propria azione le ragioni della sconfitta subita ancorché - ripetiamo -provvisoria.

In effetti, il cda ricorrente non ha adeguatamente provato l’eccezionale gravità ed urgenza richiesta dall’art. 61c.p.a. per la concessione di misure cautelari monocratiche ante causam. Lo stesso c.d.a. ha esplicitamente ammesso che la Comunità “ non ha chiesto la sospensione dei lavori per evitare danni irreversibili, che pure potrebbero esserci, quanto, piuttosto, per l’assenza dei presupposti di legittimità necessari per l’avvio delle opere”. 

Non aiuta eccepire, in contrario, che “ il giorno dopo la presentazione al TAR della richiesta di emissione di un provvedimento cautelare per la sospensione dei lavori, il cantiere stranamente è stato chiuso ed al TAR sono state così fornite delle foto a scavi ricoperti dalle quali non risultava praticamene nulla circa i lavori segnalati se non la vista dei progetti tipici di fognatura sul margine della strada.

Come ha correttamente argomentato il Giudice, “i danni lamentati non trovano riscontro non solo nelle fotografie depositate dal Comune ma neanche in quelle depositate dalla ricorrente”.

Pertanto, possiamo ricordare al c.d.a. di Costa Paradiso un noto proverbio, quello secondo cui chi è causa del suo mal pianga se stess

Grazie per l’attenzione.

amicicostaparadiso@yahoo.it



LA RISPOSTA DEL CDA 

Egregi “AmiciCostaparadiso”,

nella nota del 18 luglio scorso, inviata a questo C.d.A., voi concludete con una battuta dicendo: “Chi è causa del suo mal pianga sé stesso”, per dare una spiegazione del motivo per cui il presidente del TAR Sardegna ha rigettato la richiesta di misura cautelare, presentata dalla Comunità, rispetto ai lavori avviati dalla Paradiso Costruzioni S.r.l. La critica implicita è evidente: non sarebbero stati adeguatamente spiegati i motivi di eccezionale gravità ed urgenza, previsti dall’art. 61 del CPA, che avrebbero giustificato la sospensione dei lavori da parte del presidente del TAR.  

In verità, i motivi di urgenza per evitare danni gravi e irreparabili erano insiti ed evidenti nella violazione, da parte della Paradiso Costruzioni Srl, di due condizioni indispensabili per l’avvio dei lavori:

  • Le prescrizioni contenute nella V.I.A., in base alle quali i lavori - per le caratteristiche e la destinazione turistico-balneare del territorio - potevano essere eseguiti con determinate modalità e solo nel periodo compreso fra ottobre e aprile;
  • La mancanza del progetto esecutivo, che definisce in dettaglio le modalità ed i parametri tecnici di realizzazione del progetto di ampliamento della fognatura. 

La richiesta di un provvedimento d’urgenza si fondava, dunque, sull’assenza di due presupposti fondamentali per la regolare esecuzione dei lavori, non semplici requisiti di legittimità. Le prescrizioni contenute nella VIA mirano, infatti, ad assicurare la tutela ambientale e l’integrità del territorio, anche mediante l’imposizione di misure di mitigazione, il divieto di utilizzo di determinati materiali e l’impiego di particolari modalità costruttive, nonché la previsione di uno specifico e preciso arco temporale per l'esecuzione dei lavori (appunto da ottobre ad aprile). Mentre in assenza di un progetto esecutivo non è possibile (per legge) iniziare lavori che abbiano valenza pubblica. Tale assenza impedisce, infatti, i necessari controlli sull’esecuzione di un’opera.

 Purtroppo giudicare dall’esterno o dalle retrovie non aiuta a cogliere tutti gli aspetti di una vicenda che si potrebbe definire surreale, se non ci fossero i fatti concreti a dimostrarla. Basta riepilogare gli eventi di quest’ultimo anno, a partire da luglio 2019, con i vari permessi a costruire rilasciati dal Comune di Trinità a favore di due società, (che nel frattempo hanno cambiato identità), per rendersi conto che tale vicenda - che vede contrapposti il Comune di Trinità e la Comunità di C.P. - è tutt’altro che surreale.  

Il 6 luglio 2020, il Comune di Trinità d'Agultu, anziché bloccare i lavori al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni della VIA, provvedeva – vista la diffida della Comunità sull'inizio dei lavori – a emettere l'ennesimo permesso di costruire 6 luglio 2020 T010 (praticamente una replica di quello emesso un anno fa a favore di Servis2000), con il quale concedeva alla Paradiso Costruzioni di realizzare il Primo stralcio attuativo - Parte A - delle infrastrutture fognarie del Comprensorio di C. P. 

Inoltre, sempre il Comune, lo stesso giorno, in cui gli avvocati della Comunità notificavano il ricorso per decreto cautelare monocratico, adottava l’ordinanza 10 luglio 2020, n. 6540, che ordina, dal 27 luglio 2020 al 12 settembre 2020, “la sospensione dei lavori in tutti i cantieri di edilizia privata del Comune di Trinità d’Agultu e Vignola Centro abitato, nei centri minori di Isola Rossa, la Scalitta e Lu Colbu, nonché in tutti i villaggi turistici del comune… eventuali deroghe possono essere concesse dal Sindaco per esigenze di lavori pubblici o di pubblico interesse e devono essere preventivamente e motivatamente richieste”.  

In buona sostanza, siamo alle solite: il Comune tenta in tutti i modi di assecondare le esigenze del c.d. "gruppo Mela", adottando atti a comando, cui fanno seguito, man mano che la Comunità reagisce, ulteriori provvedimenti. Questi, da un lato, correggono gli atti in precedenza adottati e, dall'altro lato e in conseguenza, impediscono al TAR di intervenire annullando/sospendendo gli atti illegittimi impugnati. 

Nella stessa data del 10 luglio 2020, la difesa del Comune depositava in giudizio una memoria volta a contrastare la richiesta avanzata dalla Comunità di misure cautelari monocratiche ex art. 61 CPA: con essa veniva altresì depositata una serie di documenti diretta a provare la asserita regolare esecuzione dei lavori effettuati (la trasmissione del progetto esecutivo; la comunicazione di inizio lavori inviata al Comune in data 6 luglio, con allegata una comunicazione a firma Paradiso Costruzioni s.r.l., inviata alla Regione, nella quale si dà già atto dell’esistenza dell’ordinanza n. 6540, che tuttavia viene adottata solo il giorno successivo, 10 luglio 2020; la citata ordinanza 10 luglio 2020, n. 6540; una serie di fotografie “attestanti l’avvenuto ripristino”).

Con Decreto presidenziale 11 luglio 2020, n. 280 il Presidente del TAR respingeva la domanda di misure cautelari monocratiche sostenendo che: “… non sussiste, in concreto, il danno di particolare gravità che giustifica la concessione delle misure cautelari monocratiche anteriori alla causa, tenuto conto che i danni lamentati non trovano riscontro non solo nelle fotografie depositate dal Comune ma neanche in quelle depositate dalla ricorrente”.

In sostanza, in ragione del totale completamento di lavori di piccola entità al momento della decisione, il Giudice non ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari, senza considerare in alcun modo che la suddetta ordinanza comunale è oggettivamente preordinata a consentire interventi in contrasto con le prescrizioni di V.I.A. Infatti, se i lavori, il giorno 10 luglio, erano già stati eseguiti, come attestato dalla memoria depositata dall’avvocato del Comune, non si giustifica la necessità di emanare nella stessa giornata un’ordinanza, tesa a garantire la “tutela della tranquillità e del riposo di residenti e turisti nonché più in generale a tutela del decoro e della vivibilità urbana”. Si tratta, come appare chiaro, di un atto strumentale, finalizzato a dare “copertura giuridica” ai lavori eseguiti (dal 6 fino al 24 luglio), giustificando illegittimamente il mancato rispetto della VIA in forza di un atto di necessità e urgenza. La motivazione contenuta nell’atto è, perciò, diversa rispetto al fine perseguito, e già questo basterebbe a farlo dichiarare illegittimo, se non fosse che esso non può prevalere sulle prescrizioni della VIA. 

Questo, in estrema sintesi, è il quadro difficile e “mafioso”, in cui è costretto ad operare questo C.d.A. Le critiche sono ben accette e sicuramente uno stimolo a fare meglio, qui però non era il caso. 

Il Consiglio di Amministrazione

Costa Paradiso 26 luglio 2020

 


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