Regolamento

Attenzione:


Copia di questo regolamento deve essere allegata ad ogni atto di compravendita di immobili che insistano nel territorio della Comunità di Costa Paradiso. Anche nel caso, tuttavia, che tale documento non dovesse essere allegato al rogito, il rispetto di quanto in esso contenuto è obbligatorio per tutti i proprietari.

Allo stesso modo è obbligatorio il rispetto di quanto indicato nell'atto di prima assegnazione dell'immobile acquistato, indipendentemente dal fatto che copia di tale documento sia allegata o meno all'atto notarile al momento dell'acquisto dell'immobile.


Regolamento

CAPITOLO 1 – NORME GENERALI

Art. 1 Il presente regolamento disciplina l’uso delle cose e dei servizi comuni, la ripartizione delle spese e regola i reciproci obblighi e diritti sia reali che personali dei proprietari di fabbricati e terreni nel territorio denominato Costa Paradiso sito in Comune di Trinità’ d’Agultu (Sassari) costituito dai:
MAPP. 24-39-40-25/b del foglio 7;
MAPP. 1-3-4-5-7-9-10 del foglio 10;
MAPP. 7 del foglio 11;
MAPP. 37 del foglio 13;
MAPP. 2-3-4-7-1/o del foglio 14;
MAPP. 3/b-6/d del foglio 15;
MAPP. 1-2-3-4-32-33-40-30-34-35/a-38/a-41/a-42/a- del foglio 17;
tale regolamento obbliga pertanto ciascun proprietario in via reale e personale per sè, eredi, aventi causa, eventuali superficiari ed inquilini, tutti in via solidale ed indivisibile, alla piena osservanza di buona fede delle disposizioni in esso contenute e loro eventuali aggiunte e modifiche anche in base a deliberazioni dell’Assemblea prese in conformita’ del presente regolamento e di legge.

Art. 2 Il Territorio si ritiene destinato unicamente alla costruzione di edifici ed installazioni turistico-residenziali e relativi servizi; cosi’ a titolo esemplificativo e non tassativo: edifici residenziali, unifamiliari, plurifamiliari e condominiali, alberghi, ristoranti, negozi, autorimesse con officina riparazioni, edifici di culto, attrezzature balneari e sportive, ecc.
Sono viceversa vietati sempre in via esemplificativa e non tassativa, la costruzione ed il godimento di edifici per uso di officine in genere, laboratori e comunque godimenti che possono recare danno o disturbo agli abitanti del territorio per rumori, odori e per ragioni di indole morale e di decoro. Previa autorizzazione all’esercizio da parte del Consiglio di Amministrazione, su parere favorevole della Commissione Tecnico-Artistica, è ammesso il godimento degli esercizi per uso di piccoli laboratori artigianali che svolgono attività di esercizio per gli abitanti del Territorio (es.: sartorie, lavanderie, riparazioni radio e TV, ecc.).

Art. 3 Sono proprieta’ comune pro-indiviso, in proporzione delle singole quote specificate nell’atto di assegnazione o di compra-vendita di ciascun partecipante, tutte le parti del Territorio costituite da strade, piazze, acquedotti e relativi manufatti, servizi vari, zone destinate a verde comune, fascia di rispetto a mare e simili. Data la funzione di polmone verde a vantaggio delle proprieta’ private di ciascun partecipante, le aree comuni sono riconosciute indivisibili ex art. 1112 C.C. Dette aree sono inoltre gravate, a favore di ciascuna proprieta’ individuale del Territorio di servitu’ non edificandi, per altre saranno ammesse, su parere favorevole della Commissione Tecnico Artistica, solo costruzioni precarie per tempo determinato, purche’ destinate al soddisfacimento di interessi generali e, in via continuativa opere e strutture necessarie a servizi comuni, il tutto per un volume complessivo massimo di 35.000 mc.
Tali costruzioni, in via generale, dovranno essere deliberate dall’Assemblea dei partecipanti, con la maggioranza di cui al terzo comma dell’art. 1136 C.C. E’ pero’ in facolta’ del Consiglio di Amministrazione su conforme voto dell’Assemblea dei Rappresentanti:

a) deliberare la installazione di strutture di interesse generale, quali ad esempio panchine, campi gioco per bambini, segnaletica stradale, accessori ai servizi comuni, ecc.;
b) stipulare con associazioni private formate dai ‘Partecipanti’ e aperte agli altri partecipanti, loro familiari e ospiti, concessioni anche gratuite, di aree comuni per la realizzazione, a spese dei richiedenti, di impianti ricreativi o sportivi determinando la durata della concessione per un tempo non superiore ad anni 10 ed assicurando la salvaguardia del principio di libera adesione sopraenunciato. La superficie, oggetto di tali concessioni, non potra’ superare complessivamente Ett. 100;
c) concedere in locazione infranovennale limitate aree per la installazione di attrezzature balneari, chioschi di vendite, ecc.

Art. 4 L’intero territorio e’ soggetto alla convenzione stipulata tra i l Comune di Trinita’ d’Agultu e la Societa’ Cooperativa Costa Paradiso s.r.l. il 6 luglio 1967, reg. a Tempio il 25/7/67 n.816 Mod. XII-vol 87, agli atti ivi richiamati ed alle eventuali variazioni di detti atti e della convenzione stessa.

CAPITOLO 2 – DISCIPLINA DELLE COSTRUZIONI.

Art. 5 Nell’ambito del Territorio di Costa Paradiso, ferme restando le competenze attribuite per legge all’Autorità Comunale di Trinità d’Agultu ed alla Soprintendenza ai Monumenti di Sassari, qualsiasi costruzione edilizia è disciplinata dal presente Regolamento.

Art. 6 Chiunque intenda dare corso a costruzioni di qualsiasi genere e natura sul ”Territorio” dovrà far predisporre il relativo progetto da un professionista qualificato regolarmente iscritto all’Albo Professionale ed inoltrare gli elaborati in due copie, accompagnati da una domanda, alla Commissione Tecnico Artistica prevista dal presente Regolamento.
Il progetto di costruzione, non potrà essere presentato alla Soprintendenza ai Monumenti ed alla Amministrazione Comunale di Trinità d’Agultu senza essere sottoposto all’esame preventivo ed alla
approvazione della Commissione Tecnico Artistica.
La Commissione Tecnico Artistica, di cui infra, dovrà rispondere entro sessanta giorni dal ricevimento del progetto e potrà richiedere eventuali modifiche, o varianti, prima di concedere il richiesto nulla-osta per l’inoltro degli elaborati agli organi di pubblico controllo di cui al comma precedente.

Art. 7 I progetti da sottoporre all’esame della Commissione Tecnico Artistica devono comprendere tutti gli elaborati necessari per una chiara, completa ed inequivocabile descrizione delle opere in programma. Nel caso di costruzioni edilizie dovranno essere presentati i seguenti elaborati:

1) una planimetria generale orientata del lotto in scala almeno 1:2000, estesa sufficientemente per identificare la località in oggetto facilmente e dalla quale sia possibile desumere i seguenti dati:
a) lotto e posizione del fabbricato in progetto su di esso;
b) lotti limitrofi e posizione dei fabbricati adiacenti se esistenti;
c) strade contigue e loro caratteristiche;
d) distacchi dai confini in osservanza alle prescrizioni tecnico-urbanistiche in vigore anche se modificatrici di precedenti strumenti urbanistici;
e) dati altimetrici del fabbricato in progetto e di quelli adiacenti, se esistenti;
f) indicazione della ‘zona’ in cui si trova l’area interessata, secondo le previsioni del Piano Paesistico di Lottizzazione;
g) indicazione dell’area destinata alle installazioni dell’impresa: baracche, macchinari, depositi di materiale. Tale area dovrà essere delimitata all’interno del lotto

2) un piano quotato del lotto in scala 1:200 portante pianta del piano terreno del fabbricato quotata in tutte le sue parti, la sistemazione dettagliata delle aree libere circostanti, delle strade di accesso, e di ogni altra opera che interessi l’area scoperta come, ad esempio, recinzioni, cancelli, muri di sostegno, piscine, vasche, ecc.. Per le zone destinate a verde, il progetto deve indicare le caratteristiche della sistemazione a giardino.
In margine dovranno essere riportati i dati urbanistici di zonizzazione propri dell’area in oggetto (densita’, altezza massima, cubatura, ecc.) ed i dati corrispondenti di progetto.
Da tale piano quotato dovrà essere possibile rilevare la presenza di rocce o gruppi rocciosi e di gruppi di arbusti di pregio

3) le piante quotate dei vari piani, compreso piano terra in scala 1:100, piano della copertura incluso

4) una o piu’ sezioni in scala 1:100 con gli elementi e le quote caratteristiche del fabbricato e delle altre opere esterne, comprendenti l’indicazione dell’andamento del terreno circostante prima e dopo la sistemazione prevista

5) i prospetti quotati di tutte le fronti dell’edificio in scala 1:100 con l’indicazione dei materiali di facciata e delle eventuali tinteggiature previste

6) il progetto delle opere per lo smaltimento delle acque di rifiuto

7) E’ fatto obbligo di realizzare, per ogni unità abitativa, un serbatoio di accumulo acqua minimo di 600 litri, con funzione di polmone di riserva. Tale serbatoio sarà progettato ed ubicato in modo da non deturpare o danneggiare l’insieme dell’edificio progettato.
Per quanto riguarda i progetti di edilizia residenziale coordinata e/o commerciale o che comunque superino i 2.500 mc. è fatto obbligo di coordinare precedentemente la presentazione del progetto vero e proprio con la commissione Tecnico Artistica, il programma edilizio planivolumetrico.
Tale coordinamento potrà avvenire, previa richiesta del proprietario o progettista, con esame congiunto con la predetta Commissione Tecnico Artistica.

Art. 8 Tutti gli elaborati di progetto devono essere firmati dal proprietario della costruzione, dal progettista e dal direttore dei lavori.

Art. 9 Le copie del progetto da inoltrare alla Regione e alle Autorità Comunali di Trinità d’Agultu dovranno recare il nulla-osta della Commissione Tecnico Artistica. Tale nulla-osta concesso dalla Commissione Tecnico Artistica avrà la validità di dodici mesi a decorrere dall’ultima data formale di scadenza della Concessione edilizia.

Art.10 Ogni variante al progetto approvato dovra’ essere sottoposta al preventivo esame della Commissione Tecnico Artistica con le stesse modalita’ e procedure indicate negli articoli precedenti.

Art.11 Per l’inizio dei lavori, per le modalita’ di eventuale occupazione di spazi comuni e per la disciplina dei cantieri valgono le norme previste dalle leggi vigenti e dai regolamenti locali.
Nel caso che nel lotto costruito o non costruito siano depositati materiali in violazione delle disposizioni di cui al presente Regolamento, la Comunità è autorizzata ad effettuare lo sgombero dei detti materiali, addebitandone il costo ai responsabili.

CAPITOLO 3 – NORME URBANISTICHE.

Art. 12 Anche in relazione a quanto prescritto dal Piano Regolatore Paesistico di Lottizzazione del Territorio di Costa Paradiso, approvato il 20 marzo 1967, prot. 994 – Rep. 2290-14/3/1967 della Soprintendenza ai Monumenti ed alle Gallerie di Sassari e sue eventuali varianti, il territorio stesso si intende suddiviso nei seguenti tipi di zone con le seguenti caratteristiche:
a) Zona residenziale destinata alla costruzione di cellule abitative singole, multiple o condominiali:
densita’ fondiaria max: 0,45 mc/mq.
b) Zona residenziale speciale destinata alla costruzione di cellule abitative singole, multiple o condominiali, ricettive: densita’ fondiaria max: 0,18 mc/mq.
c) Zona a parco naturale destinata ad attrezzature balneari, ricreative sportive, ricettive o di servizio:
densita’ fondiaria: 0,10 mc/mq. oppure 1,00 mc/mq. secondo indicazione del Piano Regolatore
d) Nodi di servizio a villaggio destinati alla costruzione di edifici commerciali residenziali, ricettivi e di pubblica utilita': densita’ fondiaria: 1,00 mc/mq. oppure 2,50 mc/mq. secondo indicazioni del Piano Regolatore.
e) Zona di riserva naturale destinata alla costruzione di edifici isolati residenziali, ricettivi o ricreativi:densita’ fondiaria: 0,04 mc/mq.
f) Zona di rispetto paesistico destinata alla costruzione di edifici residenziali isolati: densita’ fondiaria: 0,02 mc/mq.
g) Zone di bellezze paesistiche con vincolo di preservazione:divieto di costruzione.

Art. 13 Per superficie fondiaria si intende quella compresa tra i confini di proprieta’ di un lotto esclusa la superficie delle strade o spazi comuni antistanti.

Art. 14 La densita’ fondiaria rappresenta l’indice unitario di edificabilita’ che, moltiplicato per la superficie fondiaria, da’ la cubatura massima costruibile.

Art. 15 E’ ammesso il trasferimento del diritto di edificabilita’ tra lotti limitrofi, limitatamente alla cubatura. La superficie fondiaria cosi’ privata di edificabilita’, resta vincolata a verde privato.
Il trasferimento di edificabilita’ e la conseguente costituzione di servitu’ non aedificandi a favore di ciascuna proprieta’ del ‘Territorio’ dovra’ precedere l’edificazione ed essere stipulata per atto pubblico, a cura e spese degli interessati, tra essi e il Presidente del ‘Territorio di Costa Paradiso protempore, che vi partecipera’ anche quale mandatario di tutti gli altri proprietari, ciascuno dei quali con l’adesione al presente Regolamento da ora per allora mandato.

Art. 16 I criteri di misurazione della cubatura dei fabbricati saranno quelli risultanti dalle apposite norme contenute nella Convenzione con il Comune di Trinita’ d’Agultu e sue eventuali variazioni.

Art 17 Non saranno ammessi edifici accessori quali box per auto, magazzini, serre, locali rustici, ecc., distaccati dall’edificio principale salvo nel caso in cui la pendenza del terreno consenta la creazione di tali edifici interrati parzialmente o totalmente in modo da non alterare l’andamento generale dello stesso, oppure nel caso che questi siano architettonicamente collegati con l’edificio principale ed organicamente compresi nella sistemazione generale del lotto.

Art. 18 Nelle zone residenziale e residenziale speciale, salvo diverso accordo tra i proprietari confinanti e previo benestare della Commissione Tecnico-Artistica, le distanze degli edifici dai confini di proprieta’ privata debbono essere superiori alla misura minima di ml.3,00.

Art. 19 La distanza dei fabbricati dal confine di proprieta’ verso la strada nelle zone residenziale e residenziale speciale, sara’ di norma di almeno ml. 3,00 salvo i casi in cui per la pendenza o la natura del terreno, a giudizio della Commissione Tecnico-Artistica, non sia possibile l’edificazione del fabbricato o dei box a tale distanza dalla strada. Indipendentemente dalle prescrizioni della pubblica Autorita’, l’altezza e l’ubicazione dei fabbricati dovranno essere tali da non pregiudicare il buon godimento delle visuali panoramiche, dalle strade e dalle proprieta’ esclusive.

CAPITOLO 4 – TUTELA DEI CARATTERI AMBIENTALI E PAESISTICI.

Art. 20 Di norma l’andamento altimetrico del terreno deve essere rispettato. Pertanto i manufatti in genere debbono essere progettati in modo da provocare le modificazioni minime possibili della morfologia del terreno ed anche gli edifici debbono preferibilmente adattarsi il piu’ possibile alle variazioni naturali dello stesso.

Art. 21 La vegetazione arborea e la macchia mediterranea devono essere conservate integre.
E’ ammesso lo sradicameto delle piante di cisto. Si puo’ procedere ad abbattimento di alberi o alla eliminazione di arbusti pregiati ( mirto, lentischio, corbezzolo, ginepro, cipresso, ecc.) solo nel caso di comprovate necessita’ costruttive.

Art. 22 Sono vincolate ad essere mantenute intatte e salvaguardate le formazioni geologiche ed anche le rocce isolate di interesse paesistico, la veduta delle quali non deve essere sostanzialmente alterata o soffocata dalle costruzioni.

Art. 23 Sono permesse unicamente la pubblicita’ della Cooperativa Costa Paradiso s.r.l. e l’affissione di avvisi di interesse generale purche’ eseguita nei modi indicati dal Consiglio di Amministrazione previa approvazione della Commissione Tecnico-Artistica. E’ fatto altresi’ divieto di esporre alla pubblica vista – anche all’interno delle aree di proprieta’ esclusiva – cartelli e scritte reclamistiche e commerciali di qualsiasi genere ad eccezione di quelli necessari per l’espletamento delle attivita’ consentite, che dovranno avere il benestare della Commissione Tecnico-Artistica.

Art. 24 I progetti delle opere di carattere balneare o marittimo (attrezzature varie, moli, pontili, imbarcaderi, cabine ecc.) interessanti le aree del Demanio Marittimo e quelle della fascia a mare, devono essere sottoposte all’approvazione della Commissione Tecnico-Artistica e del Consiglio di Amministrazione inoltrati alla competente Capitaneria di Porto.

Art. 25 Le insegne dei negozi e dei locali di ritrovo e di svago devono essere sottoposte alla preventiva approvazione della Commissione Tecnico-Artistica. Le richieste devono essere contenute nei limiti e nelle forme piu’ atte ad evitare il contrasto con l’ambiente naturale circostante.

Art. 26 Le recinzioni, quando consentite dalle ‘Norme Urbanistiche’, dovranno essere collocate a delimitare l’area di proprieta’ destinata ad uso privato.
Esse devono essere sottoposte all’approvazione della Commissione Tecnico-Artistica e, di norma, la soluzione prescelta deve essere adottata da tutte le proprieta’ facenti parte di un comparto. Lo stesso dicasi per i cancelli, i passaggi carrai ed altri elementi analoghi.

Art. 27 Gli impianti di illuminazione esterna privata, specie quando vogliono inquadrare elementi paesistici importanti quali rocce o alberi, singoli o a gruppi, devono essere sottoposti all’approvazione della Commissione Tecnico-Artistica.

Art. 28 I proprietari hanno l’obbligo di mantenere sia gli edifici che i relativi spazi esterni in ottime condizioni di manutenzione.

CAPITOLO 5 – NORME EDILIZIE

Art. 29 Tutti i manufatti che abbiano parti comunque visibili da luoghi di uso comune non devono contrastare col decoro architettonico e con l’ambiente naturale in generale. Queste esigenze si riferiscono sia all’architettura come composizione e come adattamento all’ambiente, che agli elementi costruttivi, ai materiali ed ai colori impiegati.

Art. 30 Le superfici di facciate possono essere finite in pietre o in calcestruzzo a vista, oppure intonacate, oppure rivestite, oppure miste in modi appropriati. Sono esclusi fra i rivestimenti i marmi lucidati, i tesserini ceramici, vetrosi greificati, etc. i listelli paramano klinker, cotto ecc. Sono vietati tutti i colori vivaci e violenti e sono invece consigliati i colori nelle gamma delle terre o comunque tali da adattarsi all’ambiente naturale esistente. In linea di massima gli intonaci esterni a civile devono essere tinteggiati o colorati in pasta.

Art. 31 Gli infissi esterni devono essere eseguiti preferibilmente in legno di essenze adatte, possono essere presi in esame anche altri materiali, purche’ sia possibile ottenere colori di finitura in armonia con l’ambiente circostante. Gli avvolgibili di qualsiasi tipo non sono ammessi.

Art. 32 Sono ammessi tutti i tipi di copertura: piana, semipiana, a falde. Come manto di copertura e’ possibile adoperare qualsiasi materiale ad eccezione del cemento amianto, della lamiera zincata, delle resine poliestere rinforzate con fibra di vetro e delle tegole marsigliesi. Si fa presente che, data la natura dei luoghi, le coperture sono importanti quanto le facciate. Per questo motivo:
a) sui tetti piani non sono ammesse pavimentazioni in colori chiassosi;
b) i tetti a falde devono essere costituiti da tegole curve in cotto d’argilla.

Art. 33 I volumi tecnici dei fabbricati devono, di massima, essere contenuti nel profilo naturale degli edifici, rispettando nell’altezza comunque la linea d’orizzonte.

Art. 34 Non e’ permesso installare in facciata, in forma visibile, tubi di scarico, tubazioni per canne fumarie e condutture idriche salvo nel caso in cui questi siano organicamente composti con
l’architettura dell’edificio. Gli allacciamenti elettrici e telefonici devono essere eseguiti in cunicoli sotterranei.

Art. 35 Dovra’ essere posta particolare cura nel sistemare decorosamente gli spazi di servizio (stenditoi, garage, ecc.) in modo da evitare, con opportuni accorgimenti, che la loro vista disturbi i
lotti limitrofi.

Art. 36 Nelle sistemazioni esterne dovranno essere impiegati di norma materiali locali o comunque tali da non disturbare l’ambiente circostante.
Quando inevitabili, i muri di sostegno devono essere ridotti alle altezze minime possibili, sfruttando eventualmente la scarpata naturale del terreno.

CAPITOLO 6 – NORME IGIENICO – SANITARIE

Art. 37 Non è consentito intraprendere una costruzione senza soddisfare e garantire le condizioni di salubrita’ e di igiene imposte dal regolamento d’Igiene del Comune di Trinita’ d’Agultu e dal presente capitolo.

Art. 38 La rete delle acque bianche deve essere tenuta sempre distinta dalla rete delle acque luride.
Le condutture di scarico delle acque devono essere costruite con materiali riconosciuti impermeabili e inattaccabili dalle materie di rifiuto ed avere giunti ermetici.
Le condutture interne devono essere collocate in modo da potersi ispezionare e debbono essere dotate di opportuni sfiati al di sopra dei tetti.

Art. 39 Nel caso in cui non esistano condutture ed impianti di fognatura comune, lo smaltimento delle acque provenienti dalle fognature private deve essere ottenuto mediante disperdimento nel terreno di proprietà ove questo lo consenta, a giudizio della Commissione Tecnico Artistica.
Il disperdimento nel terreno sara’ ottenuto mediante una rete di disperdimento ricavata ad una profondita’ minima di m.0,70 e con uno sviluppo minimo di ml.3,00 per ogni persona abitante l’immobile.
Immediatamente a monte della rete di disperdimento dovra’ essere previsto un pozzetto di decantazione delle acque non pluviali, opportunamente dimensionato ed ispezionabile. Prima dell’immissione nella rete di disperdimento, le acque nere dovranno essere opportunamente chiarificate mediante: fosse settiche a funzionamento biologico di adeguata capacita’ con o senza clorazione delle acque; oppure mediante impianti di depurazione completa.
E’ vietata l’immissione delle acque bianche nelle fosse biologiche alle quali saranno addotte unicamente le acque nere provenienti da vasi, turche, orinatoi, con esclusione quindi delle acque provenienti dai lavelli di cucina, bagni e lavabi.
E’ vietata la costruzione di pozzi neri.
In ogni caso è vietata la realizzazione dei sistemi fognanti precedentemente descritti quando il terreno palesemente non sia in grado di smaltire le acqua. Nel caso di realizzazione in edilizia coordinata di gruppi di unità abitative, è fatto obbligo, alternativamente, l’allacciamento alla esistente fognatura o la realizzazione di un autonomo impianto di depurazione di tipo omologato.

Art. 40 E’ vietato conservare all’interno delle abitazioni le immondizie domestiche e simili per un periodo superiore alle 48 ore. Le immondizie, comunque raccolte all’interno delle abitazioni, devono essere confinate a cura degli inquilini, e, senza dispersione, entro appositi bidoni, nel luogo di raccolta a cio’ direttamente destinato nell’edificio stesso o nelle sue vicinanze. I luoghi di raccolta devono assicurare condizioni di pulizia, facili possibilita’ di lavaggio e buona aereazione. In tutto il territorio di Costa Paradiso vige il divieto di scarico immondizie che potrà essere eseguito unicamente nei luoghi a ciò destinati del Consiglio di Amministrazione.
Il trasporto delle immondizie dai luoghi privati di raccolta alle discariche sarà eseguito a cura e spese dei singoli comproprietari, eventualmente a mezzo di un servizio comune che potrà essere istituito dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 41 In tutto il Territorio di Costa Paradiso è vietato lordare le zone di proprietà comune, gettare rifiuti come pure deturpare le rocce o simili.

CAPITOLO 7 – DISPOSIZIONI VARIE

Art 42 Ogni proprietario e’ tenuto al pagamento delle spese di allacciamento all’acquedotto consistenti nel costo della derivazione posta in opera dalla condotta stradale sino al confine dell’area di proprietà esclusiva, compreso il contatore che sarà collocato immediatamente a valle ed entro i confini di proprietà , in posizione accessibile al personale addetto al controllo e lettura.
Detto allacciamento dovra’ essere richiesto al Consiglio di Amministrazione e sara’ eseguito da Ditta di fiducia del Consiglio stesso.
Il corrispettivo dell’allacciamento sara’ versato anticipatamente alla Cassa dell’Amministrazione.

Art. 43 In tutto il territorio di Costa Paradiso e’ vietata la circolazione di motomezzi e di automezzi ad una velocita’ superiore ai40 Km./ora.

Art. 44 Lungo tutte le strade del territorio di Costa Paradiso e’vietata la sosta degli automezzi al di fuori delle apposite zone di parcheggio.

Art. 45 In tutte le zone del territorio di Costa Paradiso e’ vietato agli automezzi e motomezzi l’uso di segnali acustici; e’ tollerato solo lungo la strada di penetrazione proveniente dalla litoranea.

Art. 46 In tutto il territorio di Costa Paradiso e’ comunque fatto obbligo ai comproprietari di rispettare e far rispettare le prescrizioni della segnaletica stradale.

Art. 47 Nel territorio di Costa Paradiso sono vietati i rumori molesti e l’uso di radio, giradischi o simili ad alto volume. In particolare le attivita’ rumorose sono consentite, nelle zone di proprietà comune ove indicato dal Consiglio d’Amministrazione e secondo le prescrizioni dello stesso. Considerata la specificita’ del Territorio e’ vietata l’attivita’ nel mese di agosto dei cantieri edilizi salvo quella che non comporti alcuna molestia.

Art. 48 I comproprietari sono tenuti a far rispettare dai loro ospiti le norme del presente regolamento.
Oltre ad osservare gli obblighi previsti dalla legge di sicurezza pubblica D.L. 21.03.1978 n. 50 (c.d. Legge Moro) i partecipanti sono obbligati a segnalare alla Comunità la presenza ed il numero degli ospiti e dei locatari.

Art. 49 In tutto il territorio di Costa Paradiso e’ fatto divieto di accendere fuochi all’aperto. Ogni edificio dovra’ essere munito di estintori d’incendio di tipo e numero adeguato all’entita’ del fabbricato ed ai materiali usati.

Art. 50 In tutto il territorio di Costa Paradiso e’ vietato tenere o allevare animali domestici, fatta eccezione per animali da guardia o da compagnia (cani, gatti, ecc.) purche’ non siano causa di disturbo per gli altri comproprietari. E’ consentita la custodia di animali da sella nei luoghi a cio’ destinati dal Consiglio di Amministrazione e secondo le prescrizioni dello stesso. La circolazione di detti animali nelle zone di proprieta’ comune sara’ consentita, ma non dovra’ in alcun modo disturbare la comunita’.
In ogni caso e’ vietato portare animali nei luoghi di balneazione ed in generale sul litorale di Costa Paradiso; sara’ tuttavia in facolta’ del Consiglio di Amministrazione consentirne l’accesso in luoghi determinati precisandone le modalita’.

Capitolo 8 – AMMINISTRAZIONE

Art. 51 La sede della Comunita’ e’ in Costa Paradiso, Comune di Trinita’ d’Agultu, presso gli uffici della Comunita’ in loc. La Sarrera.
Le parti comuni del territorio e i servizi comuni, ferma la competenza degli organi specifici previsti dal presente Regolamento,sono amministrati da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove membri eletti, a maggioranza dei partecipanti presenti, costituiti in assemblea, ogni tre anni.

Art. 52 Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione nomina un Presidente, un Vice Presidente ed un Tesoriere.

Art. 53 Il Consiglio di Amministrazione e’ investito dei piu’ ampi poteri di amministrazione ordinaria e di quelli di amministrazione straordinaria previsti dal presente regolamento.
E’ facolta’ del Consiglio di Amministrazione nominare, sentito il parere del Collegio dei Rappresentanti, uno o piu’ Procuratori determinandone i poteri e i compensi ivi compresa la rappresentanza dei Partecipanti per quanto previsto dal presente regolamento e dalla legge.
I membri del Consiglio di Amministrazione non riceveranno alcun emolumento per le funzioni di carica, ma solamente il rimborso spese, secondo le modalita’ fissate dal Consiglio di Amministrazione .
Inoltre compito del Consiglio di Amministrazione è quello di attivare un valido strumento Amministrativo che consenta la gestione nonchè l’elaborazione dei bilanci preventivi e consuntivi i quali devono essere redatti, approvati e sottoposti al Collegio dei Rappresentanti entro quarantacinque giorni dal termine dell’esercizio .
Il Consiglio di Amministrazione sarà convocato di regola dal Presidente del Consiglio di Amministrazione sia di propria iniziativa che su istanza di un numero di Consiglieri che rappresentino almeno la maggioranza.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha facoltà di convocare alle riunioni del Consiglio un componente del Collegio dei rappresentanti.

Art. 54 Il Consiglio di Amministrazione potra’ assumere (anche stabilmente) e licenziare gli elementi del personale che riterra’ necessari per l’espletamento delle sue funzioni, per la manutenzione e l’esercizio dei servizi comuni, per l’esecuzione del presente Regolamento e delle delibere assembleari.

Art. 55 L’Assemblea Ordinaria dei Partecipanti deve essere convocata ogni triennio, entro e non oltre quattro mesi dal termine dell’esercizio. L’avviso di convocazione, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della riunione con l’elenco delle materie da trattare dovra’ essere spedito a mezzo di lettera raccomandata, a tutti i Partecipanti, al loro indirizzo registrato in segreteria o a quello dichiarato nell’atto di acquisto, comunque 30 giorni prima della data fissata per la riunione .
L’ Assemblea Ordinaria approva i bilanci consuntivi relativi ai tre passati esercizi, bilanci gia’ approvati dal Collegio dei Rappresentanti; delibera sulle materie indicate dall’art.1 del Regolamento e sulle materie sottoposte al suo esame o dal Consiglio di Amministrazione o da un numero di Partecipanti non inferiore ad un decimo degli stessi, regolarmente registrati a quella data, che disponga della stessa frazione di decimillesimi, e in regola con il pagamento delle quote di spese nei termini previsti dall’art. 64.
I partecipanti dovranno presentare la loro richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione trenta giorni prima della data di convocazione.
L’Assemblea dei Partecipanti potra’ inoltre essere convocata, in ogni momento, con le medesime formalita’, dal Consiglio di Amministrazione ove questo lo ritenga opportuno.
L’Assemblea dei Partecipanti dovrà essere convocata su richiesta della maggioranza dei componenti del Collegio dei Rappresentanti, formulata con richiesta scritta contenente l’ordine del giorno.
Salvo quanto previsto al successivo art. 68, l’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con l’intervento di tante persone che rappresentino la maggioranza numerica dei Partecipanti e la maggioranza delle quote decimillesimali, in prima convocazione è necessaria la stessa maggioranza per la validità delle deliberazioni. In seconda convocazione, da tenersi non oltre il giorno successivo all’Assemblea di prima convocazione andata deserta, l’Assemblea è valida con qualsiasi presenza; in questo caso le deliberazioni sono valide se approvate dalla maggioranza calcolata sia sul numero degli intervenuti che sul valore delle loro quote sulle cose comuni.
E’ ammessa la partecipazione per delega scritta all’Assemblea di prima e seconda convocazione e sempre che delegato e delegante siano in regola con il pagamento delle quote, nei termini previsti dall’art. 64 e secondo le modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione.
Qualora il lotto sia di proprietà di più di un partecipante i comproprietari sono obbligati a designare un loro rappresentante per le votazioni nelle assemblee. In mancanza il primo proprietario che si presenta avrà diritto al voto per l’intero lotto.

Art. 56 Il Collegio dei Rappresentanti, eletti per un triennio in numero da tre a nove più due supplenti dall’Assemblea dei Partecipanti, sara’ convocato: la prima volta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in seguito dal Presidente del Collegio dei Rappresentanti, eletto nella prima riunione, non meno di due volte all’anno e ogni qual volta questi ne ravvisi l’opportunita’.
Potra’ pure essere convocato su invito del Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta questi ne ravvisi la necessita’.
La convocazione deve essere effettuata a mezzo lettera raccomandata spedita almeno quindici giorni prima della data prevista per la riunione e contenente il giorno, l’ora e il luogo previsto per la
riunione nonche’ l’elenco delle materie da trattare.
Il Collegio dei Rappresentanti e’ validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti purchè non inferiori a tre.
In ogni caso il Collegio dei Rappresentanti, quando validamente costituito, delibera con la maggioranza dei componenti presenti.

Art. 57 Il Collegio dei Rappresentanti controlla la gestione, approva i bilanci preventivi e consuntivi annuali, approva le quote di spesa con l’obbligo di comunicare le sue decisioni entro e non oltre 45 giorni dalla data di ricevimento della documentazione ed il silenzio comportera’ la possibilita’ di ottenere ugualmente i decreti ingiuntivi per la riscossione di cui all’art. 64 con salvezza di eventuali ripetizioni a favore dei partecipanti. Svolge anche funzioni consultive nei confronti del Consiglio di Amministrazione, sia a richiesta di questo che di propria iniziativa.Il Collegio dei Rappresentanti nella sua prima riunione elegge un Presidente, che convoca il Collegio dei Rappresentanti con le modalita’ previste dall’art. 56.
Il Presidente del Collegio dei Rappresentanti ha facolta’ di invitare alle riunioni del Collegio un componente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 58 La Commissione Tecnico-Artistica è composta da numero cinque membri liberi professionisti, di cui almeno tre iscritti all’ordine degli ingegneri o degli architetti, che si impegnino a non svolgere la loro attività nell’ambito del Territorio, che saranno retribuiti con gettoni di presenza e rimborso spese e saranno nominati dal Consiglio d’Amministrazione.

Art. 59 In caso di dimissioni, incapacita’ permanente o morte del membri del Consiglio di Amministrazione, della Commissione Tecnico Artistica e del Collegio dei Rappresentanti, ove venga meno la maggioranza collegiale prevista dall’Assemblea, è fatto obbligo al Presidente del Consiglio di Amministrazione o a chi ne fa le veci di convocare l’Assemblea dei Partecipanti e i il Collegio dei Rappresentanti per l’integrazione del Collegio.

Art. 60 L’Assemblea dei Partecipanti determina preventivamente il numero dei componenti degli organismi collegiali previsti dal Regolamento e procede alla loro elezione per la durata di un triennio.

CAPITOLO 9 – RIPARTIZIONE DELLE SPESE

Art. 61 Le spese si distinguono in straordinarie e ordinarie.
Le prime sono deliberate dall’Assemblea Straordinaria e riguardano i nuovi impianti, nonche’ le opere che si rendono necessarie per eventi imprevedibili, rispetto ai quali il Consiglio di Amministrazione puo’ provvedere d’urgenza.
Le seconde riguardano l’amministrazione, la conservazione e la manutenzione delle cose e dei servizi comuni nonche’ il funzionamento di questi ultimi, compreso il potenziamento delle strutture e servizi esistenti.
Tutte le spese sono ripartite tra i partecipanti secondo la tabella millesimale elaborata in base alla cubatura edificabile dell’intero comprensorio secondo i seguenti criteri:
a) per le spese straordinarie, in base a un rapporto indifferenziato;
b) per le spese ordinarie, in base a un rapporto che attribuisca il valore 2,17 ai lotti interamente edificati rispetto al valore dei lotti inedificati, avuto riguardo, come dato di riferimento, al lotto tipo di 450 mc.
Il partecipante e’ tenuto a corrispondere un contributo fisso per ogni cellula abitativa costruita su ciascun lotto di sua proprieta’. Del contributo corrisposto per la prima cellula abitativa si tiene conto nella determinazione del rapporto sub b).
Gli ulteriori contributi fissi dovuti per le altre cellule abitative si sommano al contributo risultante dall’applicazione del predetto rapporto.
Ai predetti fini per cellula abitativa si intende qualsiasi unita’ immobiliare singola o facente parte di un complesso edilizio, che sia dotata di servizi ed accessori i quali la rendono funzionalmente e igienicamente abitabile, ai sensi delle disposizioni e dei regolamenti.
Per la prima applicazione di questa disposizione il contributo e’ stabilito di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio dei Rappresentanti. Tale contributo fisso variera’ in relazione al variare dell’importo globale riportato in bilancio per le spese ordinarie ma la sua incidenza sulla contribuzione deve lasciare inalterato il rapporto stabilito in origine, sia il totale di cui sub b), sia il parziale tra la spesa relativa al metro cubo edificato e non edificato.
I predetti criteri si applicano anche al lotto parzialmente edificato, considerandolo nella sua duplice situazione di fatto ed applicando ad esso il criterio correlativo alla parte costruita ed a quella non costruita.

Art. 62 Le spese di esercizio e manutenzione ordinaria dell’acquedotto comune saranno compensate totalmente dagli introiti relativi al consumo, rilevato da appositi contatori installati a cura dell’Amministrazione e a spese dell’utente, eventualmente con costi crescenti in proporzione al consumo, su delibera del Consiglio di Amministrazione.
La categoria di Partecipante che ha edificato si determina in capo a ciascun Partecipante dalla data di inizio dei lavori.
Ciascun Partecipante, per l’esame dei progetti di costruzione art.6 e varianti art. 10 e per le autorizzazioni previste dagli articoli 23-25-26, sara’ tenuto a corrispondere un rimborso spese della Commissione Tecnico Artistica la cui quota sara’ stabilita dal Consiglio di Amministrazione in base ad una tabella elaborata per ogni esercizio.

Art. 63 Le entrate ricavate dalle eventuali concessioni temporanee per l’occupazione di aree comuni saranno contabilizzate tra i ricavi

CAPITOLO 10 – SANZIONI

Art. 64 Il Partecipante moroso sara’ tenuto al pagamento degli interessi nella misura del tasso ufficiale di sconto maggiorato di quattro punti a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della scadenza, sempre che siano decorsi almeno quindici giorni dall’invito scritto. Dopo sei mesi di morosita’ il Partecipante perdera’ sia il diritto al voto che il diritto di partecipazione all’Assemblea a seguito di comunicazione scritta del Consiglio di Amministrazione ed inoltre sara’ dal Presidente del Consiglio d’Amministrazione assoggettato alla sospensione dei servizi comunitari il cui ripristino sara’ a totale carico del partecipante moroso, con pagamento anticipato delle spese.
Oltre che il mancato pagamento degli importi vari dovuti, anche l’inosservanza di disposizioni emanate dal Consiglio di Amministrazione autorizza il Presidente a disporre la sospensione della erogazione dei servizi con le stesse modalita’ di cui al precedente comma. La rimozione dei vincoli posti in essere a carico dei partecipanti morosi e di cui al II comma, comportera’ una penale fissa di L. 1.500.000=.
Per la riscossione delle quote di spese approvate dal Collegio dei Rappresentanti secondo i criteri di ripartizione previsti dal Regolamento, il Presidente della Comunita’ può ottenere il Decreto Ingiuntivo immediatamente esecutivo nonostante opposizione.
Chi subentra nei diritti di un Partecipante è obbligato, solidamente con questo al pagamento delle spese relative all’anno in corso ed agli anni precedenti.
Qualsiasi inadempimento diverso da quanto sopra disciplinato sara’assoggettato ad una sanzione o penale di L. 1.500.000= riscuotibile con Decreto Ingiuntivo esecutivo.

Art. 65 Il Partecipante che abbia costruito senza il preventivo nulla-osta della Commissione Tecnico-Artistica, o in contrasto con le determinazioni di essa, ove non ottenga il benestare della Commissione stessa e non si adegui alle sue decisioni, sara’ avocato in giudizio a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione per la demolizione a sue spese, salvo il risarcimento dei danni alla Comunita’ e ai privati eventualmente danneggiati.

Art. 66 La violazione degli altri divieti posti dal presente Regolamento, salvo il risarcimento dei maggiori danni causati alla Comunita’ e ai singoli partecipanti, obbliga sempre l’agente alla rimessione in pristino e alla sostituzione, ove possibile, e il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha azione anche quale mandatario dei singoli partecipanti.

CAPITOLO 11 – RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO

Art. 67 Salva la facolta’ di ciascun partecipante di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti reali e personali nascenti dai patti previsti dal presente Regolamento, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o un Amministratore Delegato, su conforme delibera del Consiglio di Amministrazione, hanno azione per la tutela dei diritti e degli interessi comuni, in quanto occorra anche quali mandatari di tutti i proprietari, ciascuno dei quali con l’adesione al presente Regolamento da ora per allora mandato.

CAPITOLO 12 – MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Art. 68 Le modifiche presente Regolamento dovranno essere deliberate dall’Assemblea dei Partecipanti, appositamente convocata, con la maggioranza prevista dal secondo comma dell’art. 1136 C.C. Le norme del Regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun Partecipante quali risultano dagli atti di acquisto e di assegnazione e conseguentemente, le norme previste dal CAP. 1 (norme generali) e dal CAP. 3 (norme urbanistiche) nonche’ dagli Articoli 5-6-20-21-22-23-25-30-38-44-45-46-66, potranno essere modificate solo con il consenso di tutti i Partecipanti, verbalizzato da Notaio scelto dal Presidente in carica e le decisioni se modificative, saranno trascritte nei registri immobiliari a cura del Notaio rogante.