Il ricorso della Comunità al TAR Sardegna: un atto necessario

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Il ricorso della Comunità al TAR Sardegna: un atto necessario

Nell'udienza tenutasi in data 16 gennaio u.s., il TAR Sardegna doveva pronunciarsi sull'istanza di sospensione proposta nel nuovo ricorso( link), presentato dalla Comunità il 13 dicembre 2018, nei confronti del Comune di Trinità d'Agultu, di Abbanoa, di Egas, della Provincia e degli immobiliaristi Mela Gravina, contro il nulla osta rilasciato dall'amministrazione comunale per la realizzazione del primo stralcio funzionale del progetto per l’ampliamento dell'impianto fognario di Costa Paradiso.
In detta occasione, il Collegio ha comunicato informalmente agli avvocati della Comunità (in quanto a tutt'oggi non è ancora pervenuta nessuna comunicazione da parte della Segreteria del TAR) che il ricorso n°1039 del 2012, trattenuto per la decisione nell'udienza del 19 dicembre 2018, sarebbe stato rimesso in istruttoria (cioè di nuovo all’esame dei giudici) e la nuova udienza di merito fissata al 13 novembre 2019.
Il Collegio, infatti, avendo rilevato fra i due ricorsi una sostanziale identità dei soggetti delle questioni proposte e delle domande formulate dalla Comunità, ha ritenuto di disporre la riunione dei ricorsi stessi, evidenziando l'opportunità di soprassedere sull'istanza di sospensiva riguardo al nulla osta e di rinviare alla suddetta udienza anche la decisione nel merito del nuovo ricorso.
Il ricorso del 2012, proposto da ATCP, aveva due limiti di partenza: a) era stato proposto da una minoranza di proprietari, con l'opposizione iniziale della Comunità intervenuta a sostegno del Comune (poi convertita in posizione neutrale); b) l'assemblea dei proprietari nel 2011 aveva votato a favore dell'ampliamento dell'impianto fognario a spese della Comunità.
L'avvocato del Comune, nelle sue memorie difensive, aveva fatto molta leva su questi aspetti, tutt’altro che secondari, per sostenere la tesi che il Comune non aveva degli obblighi in relazione al territorio di Costa Paradiso. Anche la richiesta di rinvio dell'udienza del 24 aprile 2018, motivata con asserite trattative in corso con gli enti preposti al servizio idrico integrato, si è rivelata, di fatto, finalizzata a dimostrare che il ricorso di ATCP era privo di solide basi. Ciò è emerso chiaramente sia dal rifiuto delle trattative congiunte con la Comunità, con EGAS e Abbanoa per risolvere in modo condiviso le problematiche di C.P., sia, e soprattutto, dal provvedimento di nulla osta adottato il 16 ottobre scorso, diretto al rilascio della concessione edilizia per la realizzazione dell'ampliamento dell'impianto fognario da parte dei proprietari richiedenti. L'intento dichiarato dell'avvocato del Comune era quello di affermare davanti al TAR che erano venute meno le ragioni del ricorso presentato da ATCP per l'intervento provvidenziale di due importanti proprietari di immobili in Costa Paradiso e con ciò evitare di arrivare a sentenza. Tutto ciò ha reso assolutamente necessario il ricorso della Comunità, non solo per bloccare il nulla osta, ma anche per le gravi conseguenze correlate a questo atto, che prevedeva anche l’affidamento della gestione della nuova tratta agli stessi realizzatori. In sostanza, la prosecuzione privatistica ed illegittima delle opere di urbanizzazione di C.P.
Il nuovo ricorso, pur muovendosi nel solco di quello presentato nel 2012 - e non poteva essere diversamente avendo ad oggetto le stesse problematiche e più o meno gli stessi attori - ne amplia le istanze ed il novero dei soggetti coinvolti, ma soprattutto è fatto in nome di tutti i proprietari di C.P. Sotto questo aspetto, esso rafforza le basi del ricorso iniziale, essendo la dimostrazione che il primo ricorso non era un'iniziativa isolata di un piccolo gruppo di proprietari che non volevano pagare la fognatura, come ha sostenuto il legale del Comune nella sua memoria, bensì dal rifiuto del Sindaco di Trinità di adempiere sia agli obblighi di legge che a quelli derivanti dalla convenzione sottoscritta dal Comune, continuando a rilasciare concessioni edilizie singole, invece di procedere ad una pianificazione collettiva delle opere di urbanizzazione, come sarebbe stato suo dovere.
Per quanto attiene all'istanza di sospensiva, è vero, come ha rilevato il TAR, che il nulla osta impugnato, di per sé, ‘..non aveva un'immediata efficacia lesiva in quanto atto del procedimento…’, presupposto rispetto al rilascio della concessione edilizia, che, ad oggi, non è stata rilasciata. Tuttavia, è opportuno osservare che il ricorso della Comunità serviva, da un lato, a portare al vaglio del TAR l’iniziativa degli immobiliaristi, in quanto sprovvista delle necessarie garanzie ed inserita in un contesto di estrema criticità sotto vari profili, dall'altro lato, aveva l'obiettivo di portare a conoscenza dello stesso Tar tutti i nuovi fatti e le nuove circostanze emerse, specie dall'aprile 2018, quando l'amministrazione comunale sosteneva, strumentalmente, che erano in corso delle trattative con EGAS e Abbanoa che avrebbero consentito di risolvere in via amichevole la situazione degli impianti idrico e fognario. Trattative, che, come è noto, non hanno mai avuto seguito.
Riteniamo quindi che gli obiettivi che la Comunità si era proposta con il ricorso siano stati raggiunti, al di là di quello che sarà l'esito finale dei giudizi.
Il Consiglio di Amministrazione

3 febbraio 2019

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