Il Territorio di COSTA PARADISO oggi 

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Il Territorio di COSTA PARADISO oggi 

A chiarimento di molte domande che ci vengono poste in merito alla Comunità ed anche in relazione a voci incontrollate circa il venir meno della ragion d’essere della Comunità stessa, pubblichiamo la mappa completa del nostro territorio (link), con l’indicazione della sua consistenza territoriale, della destinazione d’uso delle aree in cui esso è ripartito, delle regole che derivano dal Regolamento per la sua amministrazione.

IL COMPRENSORIO TURISTICO -RESIDENZIALE DI COSTA PARADISO
Costa Paradiso è un comprensorio turistico-residenziale di 787 ettari circa, nato da una convenzione di lottizzazione stipulata, nel 1967, tra la soc. Cooperativa a r.l. Costa Paradiso ed il Comune di Trinità d’Agultu, cui ha fatto seguito una convenzione di variante ed un atto integrativo nel 1975.  Il piano di lottizzazione, che la cooperativa Costa Paradiso S.r.l. doveva attuare in base a tale convenzione, prevedeva il trasferimento ai soci acquirenti di un lotto edificabile in proprietà esclusiva (complessivamente 215 ettari) e di una porzione di territorio in comproprietà indivisa, destinata a polmone verde ed ai servizi comuni, della superficie di 572 ettari circa. Da questi dovevano essere, obbligatoriamente, scorporati 85 ettari, coincidenti con le aree destinate alla realizzazione delle opere di urbanizzazione. Queste, poi, secondo convenzione, sarebbero state cedute al Comune di Trinità d'Agultu. 
IL REGOLAMENTO
Per la gestione del territorio comune di 486 ettari venne definito un Regolamento (link) sia per disciplinare “l’uso delle cose e dei servizi comuni e la ripartizione delle spese”; sia per regolare i reciproci obblighi e diritti sia reali che personali dei proprietari di fabbricati e terreni” in Costa Paradiso. Lo stesso regolamento, all’art. 4, stabiliva che “l’intero territorio è soggetto alla convenzione stipulata fra il Comune di Trinità d’Agultu e la società cooperativa Costa Paradiso S.r.l. il 6 luglio 1967, registrata a Tempio il 25.07.1967 n. 816 mod. XII vol. 87, agli atti ivi richiamati ed alle eventuali variazioni di detti atti e della convenzione stessa.”
SCOPO SOCIALE DELLA COMUNITA’
Da ciò, è facile desumere lo scopo sociale della Comunità, e, di riflesso, i compiti e i doveri del  C.d.A.: 
  1. assicurare l’amministrazione ed il miglior uso dei beni comuni, con l’applicazione delle norme del regolamento  riguardanti  le caratteristiche delle costruzioni, l’urbanistica e l’edilizia, la tutela  dell’ambiente e del paesaggio, l’igiene e la sanità; 
  2. assicurare il rispetto degli obblighi e la tutela dei diritti dei partecipanti; 
  3. garantire il rispetto della convenzione di lottizzazione, cui è assoggettato l’intero territorio, stabilendo le necessarie intese col Comune; 
  4. d) garantire la corretta ripartizione delle spese fra i partecipanti, in base ai principi di uguaglianza, parità di trattamento ed economicità.
E’ necessario precisare che Il Regolamento non fa alcuna menzione della gestione dei servizi urbanistici connessi alle opere di urbanizzazione primaria, per la semplice ragione che tali compiti spettavano, per convenzione, alla cooperativa Costa paradiso S.r.l. sia pure per un tempo determinato. Infatti, la gestione delle opere di urbanizzazione, realizzate dalla cooperativa lottizzante, in cui, a un certo punto,  è subentrata la Comunità, aveva come termine di scadenza la data del 1 agosto 1995.

PLANIMETRIA

Nella planimetria allegata (link), abbiamo segnato con colorazioni diverse le aree, che, fin dalla firma della convenzione di lottizzazione, hanno costituito la base del piano di lottizzazione:

- l’area totale del comprensorio è delimitata da un punto-linea ed è costituita da 787 ettari;

- l’area urbanizzata, con proprietà in via esclusiva, è costituita da 215 ettari, che comprendono la totalità dei lotti privati edificati e non; essa è segnalata in bianco;

 - l’area occupata dalle opere di urbanizzazione: strade, parcheggi e standard, per complessivi 85 ettari; essa è segnalata in blu  ed è l’area destinata a passare al patrimonio indisponibile del Comune;

- l’area delimitata da un perimetro rosso rappresenta la proprietà comune a tutti i componenti della COMUNITA’ ed è assegnata in proporzione millesimale;

- le aree segnate in verde sono aree di rispetto assoluto e aree demaniali.

La mappa fornisce, dunque, la chiara rappresentazione della idea originaria che ha fatto nascere la COMUNITA’ di Costa Paradiso, associando tutti i partecipanti nella  proprietà territoriale di una vasta area comune, allo scopo di tutelarla e preservarla nel suo stato naturale. Pertanto, il compito fondamentale del Consiglio di Amministrazione della Comunità è quello di sovrintendere alla amministrazione e conservazione di questa vasta proprietà comune in un territorio di estrema bellezza naturale. 

Sono, perciò, prive di fondamento voci e illazioni tendenti ad accreditare l’idea che la Comunità,, una volta liberata della gestione dei servizi urbanistici di pubblica utilità, come il servizio idrico e fognario e quella della rete stradale, non abbia più alcuna ragion d’essere. Abbiamo detto più volte, ed ancora lo ribadiamo, che tali servizi non competono alla Comunità, ente privato per sua natura, in quanto essi fanno parte della sfera pubblica e perciò sono affidati, dalla legge, alla cura delle pubbliche amministrazioni.
IL C.d.A.
Costa Paradiso      19 maggio 2021

 

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