Lettera di Amici di Costa Paradiso sulle convenzioni comunali per la fognatura

NOTE SULLA NUOVA CONVENZIONE STIPULATA DAL COMUNE DI TRINITA’
27 Dicembre 2019
BLOCCATO INTERVENTO NON AUTORIZZATO NELLE AREE DI PROPRIETA’ DELLA COMUNITA’
7 Gennaio 2020

Lettera di Amici di Costa Paradiso sulle convenzioni comunali per la fognatura

Pubblichiamo la lettera inviata alla Comunità da 'Amici di Costa Paradiso' . Per un commento del CdA vi rimandiamo a quanto pubblicato 'In Evidenza'

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Come volevasi dimostrare, qualcuno tramava per aver tempo di realizzare i propri egoistici interessi ed è riuscito nello scopo.

Il 13 novembre 2019, il procedimento avanti il Tar di Cagliari è stato rinviato ancora una volta, ed il 27 successivo, a distanza soltanto di 14 giorni, è intervenuta la convenzione urbanistica- in gestazione da mesi - tra il Comune e di  Trinità d'Agultu e due società : la S.r.l. Carolina D. e la s.r.l. Paradiso Costruzioni.

Più esplicitamente, per un verso, all'udienza del 13. 11. 19 il procedimento amministrativo promosso avanti il TAR dall'ATCP ed altri , contro il comune di Trinità, diretto ad ottenere l'adempimento dell'obbligo gravante su detto Comune di prendersi in carico le opere di urbanizzazione primaria già realizzate o da realizzare in CP. è stato aggiornato al 21.4.2020,  e, peraltro verso, in data 27 11 2019 il Comune di Trinità d'Agultu ha stipulato con la srl Carolin D. e la srl Paradiso Costruzioni, riconducibili a noti imprenditori del luogo, due convenzioni per l'ampliamento dell'impianto fognario esistente in CP.

Quali i motivi di questo ennesimo rinvio? Su quelli apparenti- riportati nel sito della Comunità  - non vale la pena soffermarsi: quando si vuole rinviare la decisione di una causa, di motivi se ne trovano a bizzeffe, con buona pace delle norme sulla ragionevole durata del processo stabilite dall'art. 111 della Costituzione.

I motivi veri e reali, invece, sono rimasti celati : a nostro parere si pongono in connessione con la brevità dell'arco di tempo intercorso tra il rinvio del processo amministrativo e le due convenzioni urbanistiche di cui sopra.

Ci si obbietterà che stiamo attivando un maligno retropensiero, tuttavia , come diceva uno che se ne intendeva, " a pensar male si fa peccato , ma molto spesso ci si indovina".

In ogni caso , resta fermo e fuori discussione il dovere della Comunità di CP di contrastare l'esecrabile tentativo del sindaco di Trinità, di affidare la realizzazione di un'opera pubblica ai suoi sodali che ne godano gli utili, ma vengono esclusi dalle gravose spese a carico di tutti i proprietari immobiliari di CP, pure a costo di violare la legge.

Ma come contrastare l'insano proposito ora concretizzatosi nelle due suindicate convenzioni? Ovviamente, per via giudiziaria. Alcuni nostri amici, competenti in materia, ritengono, e noi condividiamo, che la convenzione conclusa dalla srl Paradiso Costruzioni (delle due, l'unica da noi finora letta) possa essere annullata da TAR, a norma dell'art. 80 n.5 lett. "d" del DL n. 50 /2016,  perché determina una situazione di conflitto di interessi ai sensi dell'art.42 comma 2 dello stesso DL.

Visto i rapporti di 'familiarità' dei soggetti attori che hanno stipulato gli accordi , è evidente il conflitto di interesse insito nella convenzione stesa dalla srl Paradiso Costruzioni, che è di proprietà :

  • per il 51% del sig. Mario Mela (peraltro intervenuto in limine litis nel processo qui sopra più volte citato per concorrere al rinvio della sentenza) e di fatto la suddetta società  è amministrata e gestita dal medesimo

  • per il 49% dal sig .Satta Francesco .

Inoltre, ad avviso dei predetti nostri amici e pure nostro, la convenzione è censurabile per violazione e/o per falsa applicazione di legge e, particolarmente,  dell'art. 1453 Cod. Civ., e dei principi codicistici in tema di risoluzione contrattuale, della legge n.241/90, degli art. 41 e 97 della Costituzione e dei principi che presiedono alla trasparenza,efficienza, buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa, in quanto non contiene alcuna disposizione idonea a disciplinare le conseguenze delle violazioni o inadempimenti degli obblighi contrattuali a  carico della società contraente, né tantomeno presenta clausole risolutive espresse ex. art 1456 Cod. civ. l'asserita polizza fideiussoria , poi, ancorché "a prima richiesta", è insufficiente a tale scopo.

Tutto ciò premesso per sottolineare  che la convenzione in argomento, ingiustamente lesiva come è dei diritti ed interessi di ogni proprietario di  immobili siti in questa meravigliosa costa gallurese, deve necessariame nte essere impugnata. Ne ha l'obbligo il CDA della Comunità che rileverà e denuncerà tutte le violazioni di legge in essa ravvisabili (non solo quelle  alle quali si è sopra accennato).

Pertanto, con la presente, della quale una copia viene inviata al CDA della Comunità di CP per il tramite della segreteria, il sottoscritto Direttivo del gruppo 'Amicicostaparadiso' conclude ed invia detto organo comunitario, nell'improbabile ipotesi in cui non vi abbia già provveduto ad impugnare, mediante puntuale ricorso al TAR  della Sardegna, l'illegittima convenzione intercorsa trail Comune di Trinità d'Agultu e la srl Paradiso Costruzioni con sede in Trinità d'Agultu, località Costa Paradiso (repertorio n.609/2019)

Con salvezza di ogni diritto

Un saluto

Il direttivo di 'amicicostaparadiso@yahoo.it'

dicembre 2019

1 Comment

  1. Claudio Pedace ha detto:

    Gentile sig.ra Mela le ho inviato per mail (all’indirizzo info@costaparadiso.it) la motivazione della mancata pubblicazione della lettera inviata in forma di commento. Qualunque comunicazione al CdA deve essere inviata all’indirizzo : cda@territoriocostaparadiso.it e rispettare le regole redazionali che le ho indicato .Cordialmente
    Claudio Pedace

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